Incentivi

50% Ristrutturazione

Detrazione fiscale del 50% Ristrutturazione (fino al 31/12/2021)

La detrazione Irpef del 50% è prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc).

In particolare, i contribuenti possono usufruire di detrazioni pari al:

Per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%.

Previste inoltre speciali detrazioni per l'acquisto di mobili ad arredo da parte delle giovani coppie (vale a dire nuclei familiari costituiti sia da coniugi che da conviventi, da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni) che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si tratta di una detrazione ai fini IRPEF pari al 50% per le spese sostenute nel 2016, fino un massimo di 16mila euro. Il beneficio in questione non è cumulabile con quello concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

È online il PORTALE ENEA per l’invio delle pratiche legate alla detrazione fiscali del 50%, relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati l’anno solare 2021.

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:

  1. la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio comunale; oppure l'autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento edilizio comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi;
  2. la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
  3. la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI/IMU, se dovuta;
  4. la Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri è necessaria solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano una serie di rischi ben definiti.
  5. le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
  6. la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
    • la causale del versamento (il riferimento legislativo è l'art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917-ex art. 1 Legge 27/12/1997 n. 449)
    • il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
    • il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).
    • l'attestato del produttore.
  7. La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).